Il constitutum possessoriumTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → è un modo di trasferimento del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → che si realizza senza la materiale consegna (traditio) della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →: l’alienante, che era possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → del bene, ne trasferisce il possesso all’acquirente ma conserva la detenzione della cosa a titolo diverso (ad esempio come conduttoreLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo →, depositario o comodatario).
Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di traditio ficta in cui il mutamento è puramente giuridico: il trasferente degrada da possessore a detentore, mentre l’acquirente diviene possessore mediato. L’istituto trova applicazione nella vendita con riserva di proprietàVendita con riserva di proprietàVendita in cui il venditore si riserva la proprietà della cosa fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo da parte del compratore.Leggi il lemma completo →, nella venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → seguita da locazione al venditoreCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → (sale and lease back) e in altre operazioni in cui è necessario scindere il trasferimento del possesso giuridico dalla consegna materiale.
Il constitutum possessorium è speculare alla traditio brevi manuBrevi manuTrasferimento del possesso senza materiale consegna, poiché il bene è già nella disponibilità dell'acquirente. Anche: compimento di atti senza formalità.Leggi il lemma completo →, in cui è il detentore a divenire possessore senza mutamento della relazione materiale con la cosa.
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