Il brocardo spoliatus ante omnia restituendus esprime il principio secondo cui colui che è stato violentemente o clandestinamente spogliato del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → deve essere immediatamente reintegrato, prima e indipendentemente da ogni indagine sul merito del diritto.
Nel diritto italiano il principio è codificato nell’azione di reintegrazioneSpoglioAtto con cui taluno, clandestinamente o contro la volontà del possessore, priva quest'ultimo del possesso di un bene, che legittima l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → (o azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di spoglio) prevista dall’art. 1168 c.c.: chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → può, entro l’anno dallo spoglio, chiedere la reintegrazione contro l’autore dello spoglio e i suoi eredi o aventi causa che siano partecipi dello spoglio.
Il fondamento della tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → possessoria risiede nell’esigenza di ordine pubblico di impedire che i privati si facciano ragione da sé: la reintegrazione è accordata per il solo fatto dello spoglio, senza che rilevi la titolarità del diritto sulla cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → (art. 1168 c.c.).
Powered by Gestiolex