Il brocardo vim vi repellere licet (“è lecito respingere la forza con la forza”) esprime il principio della legittima difesaLegittima difesaCausa di giustificazione per chi reagisce contro un'offesa ingiusta e attuale a un diritto proprio o altrui, con difesa proporzionata e necessaria (art. 52 c.p.).Leggi il lemma completo →, riconosciuto sia nel diritto penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → sia nel diritto civile.

Nel diritto penale, la legittima difesa è disciplinata dall’art. 52 c.p. come causa di giustificazione: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nel diritto civile, la legittima difesa opera come causa di esclusione della responsabilità aquilianaResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 2044 c.c.): non è responsabile chi cagiona il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per legittima difesa di sé o di altri. La reazione deve essere proporzionata e rivolta contro l’aggressore, non contro terzi estranei.

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