Accessorium sequitur principale (“l’accessorio segue il principale”) è il principio generale secondo cui il bene, il diritto o il rapporto accessorio segue la sorte giuridica di quello principale. Il trasferimento, la modificazione o l’estinzione del diritto principale si estendono automaticamente a quello accessorio.
Il principio trova vastissima applicazione: nella cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo →, che comprende automaticamente i privilegi, le garanzie e gli accessori (art. 1263 c.c.); nella venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → dell’immobile, che comprende le pertinenzePertinenzeCose mobili o immobili destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.); seguono gli atti e i rapporti giuridici della cosa principale salvo diversa disposizione (art. 818 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 818 c.c.); nel trasferimento dell’aziendaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, che comprende i contratti aziendali (art. 2558 c.c.); nell’estinzione dell’obbligazione principale, che estingue la fideiussioneFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1939 c.c.) e il pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2878 c.c.).
Ulteriori applicazioni riguardano: gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → che seguono il credito (art. 1263 c.c.); i frutti che spettano al proprietario (art. 820 c.c.); le servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → che seguono il fondo (art. 1027 c.c.); la pertinenzaPertinenzaCosa destinata in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa principale, senza esserne parte integrante.Leggi il lemma completo → che segue la cosa principale se non diversamente disposto (art. 818, comma 1, c.c.). Il principio opera anche in ambito processuale: la competenza sulla domanda principale attrae la domanda accessoria.
Powered by Gestiolex