Pertinenza

Apr 18, 2026

La pertinenza è la cosa mobile o immobile destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (principale), per volontà del proprietario della cosa principale o di chi ha un diritto reale sulla medesima (art. 817 c.c.).

Il vincolo pertinenziale richiede un elemento oggettivo (destinazione durevole al servizio della cosa principale) e un elemento soggettivo (volontà del titolare del diritto). Le pertinenzePertinenzeCose mobili o immobili destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.); seguono gli atti e i rapporti giuridici della cosa principale salvo diversa disposizione (art. 818 c.c.).Leggi il lemma completo → seguono la sorte giuridica della cosa principale, salvo diversa volontà delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (art. 818 c.c.): gli atti di disposizione della cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (art. 819 c.c.).

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