La penale (art. 1381 cc) può essere diminuita equamente dal giudice se manifestamente eccessiva (art. 1384 cc), avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. In particolare:a) la valutazione ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo […]
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