Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cc, deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni ide [...]
(01) Principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.)
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(09) Titolo IX - Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059 cc)