Le rimesse effettuate nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 co. 2, R. D. 16/3/1942, n. 267, tutte le volte in cui il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti “scoperto” (tale dovendosi ritenere sia i [...]
(05) Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2906 cc)
(15) Capo XV - Del mutuo (artt. 1813-1822 cc)
(16) Capo XVI - Del conto corrente (artt. 1823-1833 cc)
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare)