Le rimesse effettuate nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 co. 2, R. D. 16/3/1942, n. 267, tutte le volte in cui il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti “scoperto” (tale dovendosi ritenere sia i [...]

Accesso riservato: crea un account oppure effettua il login.

Di Rudi Juri

Avvocato in Modena