La trasformazione societaria è l’operazione straordinaria disciplinata dagli artt. 2498-2500-novies c.c. con cui un ente muta il proprio tipo giuridico, conservando i diritti e gli obblighi anteriori (principio di continuità dei rapporti giuridici).

La trasformazione può essere: omogenea, quando avviene tra tipi societari dello stesso genere (es. da S.n.c. a S.r.l.); eterogenea (artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.), quando avviene tra enti di natura diversa (es. da società di capitaliSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → a consorzioConsorzioContratto con cui più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.Leggi il lemma completo →, associazioneAssociazioneEnte collettivo a struttura aperta costituito da una pluralità di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (artt. 14-42 c.c.). Si distingue tra associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, e associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta.Leggi il lemma completo →, fondazioneFondazioneEnte non profit dotato di personalità giuridica caratterizzato dalla destinazione di un patrimonio a uno scopo di utilità pubblica (artt. 14-35 c.c., d.P.R. 361/2000, d.lgs. 117/2017).Leggi il lemma completo →, o viceversa).

La trasformazione non comporta l’estinzione dell’ente originario e la creazione di uno nuovo, ma una modifica organizzativa del medesimo soggetto, con continuità dei rapporti attivi e passivi. I soci che non concorrono alla delibera hanno diritto di recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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