La liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → societaria è la fase successiva allo scioglimento della società, disciplinata dagli artt. 2275-2283 c.c. (società di personeSocietà di personeTipo societario caratterizzato dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali e dall'intuitus personae. Comprende s.s., s.n.c. e s.a.s.Leggi il lemma completo →) e 2484-2496 c.c. (società di capitaliSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →), finalizzata alla realizzazione dell’attivo, al pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dei debiti sociali e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci.
La liquidazione è condotta da uno o più liquidatori, nominati dall’assembleaAssembleaOrgano collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini).Leggi il lemma completo → o, in mancanza, dal tribunale. I liquidatori hanno il compito di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione: riscuotere i crediti, alienare i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →, pagare i creditori sociali e ripartire il residuo attivo.
La società in liquidazione conserva la personalità giuridicaCapacità giuridicaAttitudine generale di un soggetto a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, riconosciuta dall'art. 1 c.c. dal momento della nascita. Si distingue dalla capacità di agire, che attiene all'idoneità a compiere validamente atti giuridici.Leggi il lemma completo → fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione, eventuali crediti o debiti residui si trasferiscono ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto.
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