Fusione societaria

Apr 18, 2026

La fusione societaria è l’operazione straordinaria disciplinata dagli artt. 2501-2505-quater c.c. che determina l’unificazione di due o più societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → in un’unica società. Può avvenire per incorporazione (una società assorbe l’altra) o mediante costituzione di una nuova società.

Il procedimento di fusione prevede: la redazione del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi; la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio; la delibera di approvazione da parte delle assemblee delle società partecipanti; l’opposizione dei creditoriAd opponendumLocuzione latina ("per opporsi") che designa la legittimazione dei creditori a partecipare a procedimenti esecutivi o concorsuali per far valere le proprie ragioni sul ricavato.Leggi il lemma completo → entro sessanta giorni dall’iscrizione della delibera; l’atto di fusione e la sua iscrizione nel registro delle imprese.

La fusione ha effetto dall’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e comporta la successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → universale della società risultante in tutti i rapporti giuridici delle società partecipanti.

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