Stipulazione a favore del terzo è la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → contrattuale in cui una parte (stipulante) conviene con l’altra (promittente) che questi esegua una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di un terzo estraneo al contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo →), il quale acquista direttamente il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione (art. 1411 c.c.).
Presupposto di validità è che lo stipulante abbia un interesse, anche solo morale, alla destinazione della prestazione al terzo (art. 1411, comma 1, c.c.). Il terzo acquista il diritto al momento della stipulazione, ma può essere revocato dallo stipulante o dal promittente finché il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1411, comma 2, c.c.). Dopo la dichiarazione di voler profittare, il diritto del terzo diviene irrevocabile.
L’istituto trova ampia applicazione pratica: nell’assicurazione sulla vitaAssicurazioneContratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di terzi (art. 1920 c.c.), nell’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo →, nella rendita vitaliziaRenditaContratto con obbligo di prestazione periodica: perpetua (con diritto di riscatto) o vitalizia (aleatoria, per la durata della vita del beneficiario) (artt. 1861-1881 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di terzi, nel mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → senza rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → con obbligo di ritrasferimento. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non le eccezioni fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante (art. 1413 c.c.).
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