Simulazione

Apr 17, 2026

Simulazione è l’ipotesi in cui le parti pongono in essere un negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → del quale non vogliono gli effetti (simulazione assoluta) o del quale vogliono effetti diversi da quelli apparenti (simulazione relativa). La disciplina è contenuta negli artt. 1414-1417 c.c.

Nella simulazione assoluta, il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → simulato non produce effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.): il negozio è una mera apparenza. Nella simulazione relativa, ha effetto tra le parti il contratto dissimulatoSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo →, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → (art. 1414, comma 2, c.c.).

La simulazione non è opponibile ai terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415 c.c.), né ai creditori del titolare apparente che abbiano compiuto atti di esecuzione sui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → oggetto del contratto simulato. La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → della simulazione tra le parti incontra i limiti della prova testimonialeTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → (art. 1417 c.c.), mentre i terzi e i creditori possono provarla senza limiti.

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