Rebus sic stantibus

Apr 17, 2026

Rebus sic stantibus è il brocardo latino che esprime il principio secondo cui le obbligazioni contrattuali restano vincolanti finché permangono le circostanze di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → esistenti al momento della stipulazione. Il mutamento sopravvenuto e imprevedibile delle condizioni originarie può giustificare la revisione o la risoluzione del contrattoRisoluzione del contrattoScioglimento del vincolo contrattuale per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1453-1467 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Nel codice civile italiano, il principio trova applicazione nell’istituto della risoluzione per eccessiva onerositàRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → sopravvenuta (art. 1467 c.c.): nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la parte la cui prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili può domandare la risoluzione del contratto.

La parte contro cui è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467, comma 3, c.c.). Nei contratti con obbligazioni di una sola parte, la parte gravata può chiedere una riduzione o una diversa modalità di esecuzione (art. 1468 c.c.).

Il principio opera come temperamento alla regola pacta sunt servandaPacta sunt servandaI patti devono essere rispettati: principio fondamentale della vincolatività del contratto, che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1372 c.c.) e trova ampia applicazione anche nel diritto internazionale pubblico (art. 62 della ConvenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di Vienna sul diritto dei trattati).

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