Pacta sunt servanda (lett. “i patti devono essere rispettati”) è il principio cardine del diritto delle obbligazioni, secondo cui il contratto validamente concluso vincola le parti e deve essere eseguito secondo buona fede.
L’art. 1372 c.c. ne è l’espressione positiva: il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo → consenso o per cause ammesse dalla legge. Il principio tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → l’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → e la certezza dei rapporti giuridici. Nel diritto internazionale, il pacta sunt servanda è principio fondamentale del diritto dei trattati (art. 26 della ConvenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di Vienna del 1969). Il principio incontra limiti nell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), nella clausola rebus sic stantibus e nella buona fede oggettivaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →.
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