Quantum debeatur

Apr 17, 2026

Quantum debeaturQuantumLocuzione latina che designa l'ammontare economico di ciò che è dovuto, tipicamente usata nell'espressione quantum debeatur per indicare la misura del credito o del danno, in contrapposizione all'an debeatur che attiene alla sussistenza del diritto.Leggi il lemma completo → (lett. “quanto sia dovuto”) indica la questione relativa alla determinazione dell’ammontare o della misura della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta, logicamente successiva all’accertamento dell’an debeatur.

La distinzione tra an e quantum è fondamentale: il giudice può pronunciare condanna generica (art. 278 c.p.c.), accertando l’an e rinviando la liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → del quantum a separata sede. La determinazione del quantum può avvenire mediante valutazione equitativaEquitàCriterio di giudizio e parametro integrativo del contratto (art. 1374 c.c.), della liquidazione del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), della riduzione della penale (art. 1384 c.c.) e del processo (artt. 113-114 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del danno (art. 1226 c.c.), consulenza tecnica, criteri legali o convenzionali. Il quantum debeaturAn debeaturQuestione relativa all'esistenza del diritto alla prestazione, distinta dal quantum debeatur che attiene alla determinazione dell'ammontare.Leggi il lemma completo → comprende la quantificazione del danno emergenteDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e del lucro cessanteLucro cessanteMancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito o dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): onere di prova e liquidazione equitativa.Leggi il lemma completo → (art. 1223 c.c.).

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