Il patto marciano è la convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → che consente al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → insoddisfatto di acquisire la proprietà del beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → concesso in garanzia, a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → che il valore del bene sia stimato da un terzo al momento del trasferimento e che l’eventuale eccedenza rispetto al credito sia restituita al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →.
A differenza del patto commissorioPatto commissorioClausola nulla con cui si conviene che la proprietà del bene dato in garanzia passi al creditore in caso di inadempimento del debitore.Leggi il lemma completo → (vietato dall’art. 2744 c.c.), il patto marciano è ritenuto lecito perché la clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → di stima e restituzione dell’eccedente elimina il rischio di approfittamento ai danni del debitore.
Il legislatore ha espressamente tipizzato il meccanismo marciano nel prestito vitalizio ipotecario (d.l. 203/2005, conv. l. 248/2005), nel pegno non possessorioPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1 d.l. 59/2016) e nel finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile (art. 48-bis T.U.B.). La Cassazione (Sez. Un. n. 1625/2020) ha confermato la validità generale del patto marciano.
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