Onus probandi incumbit ei qui dicit (l’onere della provaActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → incombe su chi afferma) è il brocardo che esprime il principio fondamentale dell’onere della provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo →, codificato nell’art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → o la modificazione o l’estinzione del diritto deve provare i fatti su cui l’eccezioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → si fonda.

Il principio è corollario del più antico ei incumbit probatio qui dicit, non qui negatEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → (la prova spetta a chi afferma, non a chi nega) ed esprime l’esigenza di certezza e lealtà processuale: chi allega un fatto favorevole alla propria posizione ha l’onere di dimostrarlo.

L’onere della provaOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → non è assoluto: il legislatore prevede inversioni e presunzioni legaliPresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → (artt. 2727-2729 c.c.) che alleggeriscono la posizione di una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, come nella responsabilità contrattualeResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale per attività pericolose (art. 2050 c.c.).

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