Lex fori (“legge del foro”) è la legge dello Stato in cui ha sede il giudice davanti al quale è instaurato il processo. Nel diritto internazionale privato, la lex fori regola le questioni processuali: il giudice applica sempre le proprie regole procedurali, indipendentemente dalla legge sostanziale applicabile al merito della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →.
Il principio della lex fori in materia processuale è espresso dall’art. 12 della L. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato): il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, con riguardo alla giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo →, alla competenza, alle forme e ai termini processualiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, alle proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo →, ai mezzi di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo →.
La distinzione tra norme sostanziali (regolate dalla legge applicabile al rapporto) e norme processuali (regolate dalla lex fori) è fondamentale ma non sempre agevole: la qualificazione di un istituto come sostanziale o processuale (ad esempio, la prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo →) può determinare l’applicazione di leggi diverse. La tendenza moderna è quella di considerare sostanziali gli istituti che incidono sull’esistenza e il contenuto del diritto, e processuali quelli che riguardano le modalità della sua tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → giurisdizionale.
Powered by Gestiolex