Legitimatio ad processum (lett. “legittimazione al processo”) indica la capacità processuale, ossia l’idoneità del soggetto a stare in giudizio e a compiere validamente atti processuali (art. 75 c.p.c.).
La capacità processuale corrisponde alla capacità di agireCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → sostanziale: possono stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. I minori, gli interdetti e gli inabilitati stanno in giudizio tramite il rappresentante legale o con l’assistenza del curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →. La legitimatio ad processum si distingue dalla legitimatio ad causamLegitimatio ad causamTitolarità del rapporto giuridico controverso che legittima la parte ad agire o resistere in giudizio. Condizione dell'azione.Leggi il lemma completo →: la prima è un presupposto processuale (capacità di stare in giudizio), la seconda è una condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (titolarità del rapporto). Il difetto di capacità processualeCapacità processualeAttitudine di un soggetto a stare in giudizio personalmente o a mezzo del proprio rappresentante (art. 75 c.p.c.). Trasposizione processuale della capacità di agire sostanziale. Costituisce uno dei presupposti processuali e va distinta dalla legittimazione ad agire.Leggi il lemma completo → è sanabile con la costituzione del rappresentante legale.
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