Legitimatio ad causam (lett. “legittimazione alla causa”) indica la titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio: il diritto di agire spetta a chi afferma di essere titolare del diritto (legitimatio activa) e l’azione va propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → contro chi è indicato come titolare dell’obbligo (legitimatio passiva).
La legitimatio ad causam è condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’azione, distinta dalla legitimatio ad processumCapacità processualeAttitudine di un soggetto a stare in giudizio personalmente o a mezzo del proprio rappresentante (art. 75 c.p.c.). Trasposizione processuale della capacità di agire sostanziale. Costituisce uno dei presupposti processuali e va distinta dalla legittimazione ad agire.Leggi il lemma completo → (capacità processualeLegitimatio ad processumCapacità processuale: idoneità della parte a stare in giudizio, ossia a compiere validamente atti processuali (art. 75 c.p.c.).Leggi il lemma completo →) e dal merito della pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →: il giudice verifica in via preliminareContratto preliminareContratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. Produce effetti obbligatori e richiede la forma simmetrica a quella del definitivo (art. 1351 c.c.). In caso di inadempimento è azionabile l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il preliminare immobiliare è trascrivibile ex art. 2645 bis c.c.Leggi il lemma completo → che l’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → affermi di essere titolare del diritto e che il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → sia indicato come soggetto obbligato. Il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → e determina il rigetto della domanda.
Powered by Gestiolex