L’interposizione fittiziaSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → di persona è una formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di simulazione relativa soggettiva (art. 1414, co. 2, c.c.) in cui le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, mediante un accordo simulatorio trilaterale, fanno apparire come contraente un soggetto (interposto fittizio o prestanome) diverso da quello che è il reale titolare del rapporto (interponente).

L’interposizione fittizia richiede un accordo tra tutti e tre i soggetti coinvolti: interponente, interposto e terzo contraente. Tra le parti, vale il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → dissimulato, che produce effetti direttamente in capo all’interponente.

Si distingue dall’interposizione reale di personaPactum fiduciaeAccordo interno con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario affinché lo gestisca o lo ritrasferisca; vincola solo obbligatoriamente, fondandosi sulla fiducia cum creditore o cum amico.Leggi il lemma completo → (mandato senza rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo →, art. 1705 c.c.), in cui l’interposto reale agisce in nome proprio e acquista effettivamente diritti e obblighi, con obbligo di ritrasferirli al mandanteMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo →-interponente. L’interposizione fittizia è opponibile ai terzi nei limiti dell’art. 1415 c.c.

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