Il negozio fiduciarioPactum fiduciaeAccordo interno con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario affinché lo gestisca o lo ritrasferisca; vincola solo obbligatoriamente, fondandosi sulla fiducia cum creditore o cum amico.Leggi il lemma completo → è il negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → atipico con cui il fiduciante trasferisce un diritto (proprietà, titolarità di partecipazioni, crediti) al fiduciario, il quale si obbliga con il pactum fiduciae a esercitare il diritto secondo le istruzioni del fiduciante e a ritrasferirlo su richiesta.
La fiducia può essere cum amico (trasferimento a scopo di gestione o amministrazione) o cum creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (trasferimento a scopo di garanzia, il cui limite è dato dal divieto di patto commissorioDivieto di patto commissorioDivieto di pattuire che la proprietà della cosa data in garanzia passi al creditore in caso di inadempimento del debitore (art. 2744 c.c.).Leggi il lemma completo →, art. 2744 c.c.). Il negozio fiduciario è ammesso dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → in forza dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).
Il pactum fiduciae ha efficacia meramente obbligatoria: il fiduciario è reale proprietario del bene e i terzi non possono essere pregiudicati dalla violazione degli obblighi interni. La violazione del patto obbliga il fiduciario al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e al ritrasferimento.
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