L’espressione in fraudem creditorum designa gli atti dispositivi compiuti dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, diminuendo la propria garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.).
Il rimedio tipico è l’azione revocatoriaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2901 c.c.), che consente al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → di far dichiarare l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la scientia damniMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del debitore; per quelli a titolo oneroso occorre anche la participatio fraudisEventus damniLocuzione latina ("evento di danno") che designa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti dispositivi del debitore, elemento costitutivo dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → del terzo acquirente.
La frode ai creditori rileva anche in ambito fallimentare, dove la revocatoria è disciplinata con presupposti parzialmente diversi.
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