ExceptioExceptioMezzo di difesa del convenuto che oppone fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, senza contestare i fatti costitutivi.Leggi il lemma completo → rei venditae et traditae (lett. “eccezioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → della cosa venduta e consegnata”) è l’eccezione con cui l’acquirente, che abbia ottenuto la consegna del bene in forza di un valido contratto di venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →, paralizza la domanda di rivendicazione propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → dal venditore che non abbia ancora trasferito formalmente la proprietà.
L’eccezione ha origine romanistica: nel diritto romano, la venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → non trasferiva automaticamente la proprietà, che richiedeva la traditioTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →; l’acquirente che avesse ricevuto la consegna poteva opporre l’exceptio al venditore che rivendicasse la cosa. Nel diritto italiano vigente, il principio consensualistico (art. 1376 c.c.) rende l’eccezione meno necessaria per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili, poiché la proprietà si trasferisce con il consenso. L’istituto conserva tuttavia rilevanza pratica nella doppia alienazione immobiliare e nei rapporti con i terzi aventi causa.
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