Delibera assembleare

Apr 18, 2026

Delibera assembleare è la decisione adottata dall’assemblea dei soci di una societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →, secondo le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, idonea a produrre effetti giuridici vincolanti per la società, per gli organi sociali e per i soci. È il principale strumento di esercizio del potere decisionale della compagine sociale.

Nella s.p.a., l’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del capitale rappresentato, con quorumQuorumSoglia minima di presenze o voti per la validità di un atto collegiale: quorum costitutivo e deliberativo nell'assemblea condominiale, societaria e nel referendum.Leggi il lemma completo → costitutivi e deliberativi differenziati tra prima e seconda convocazione (art. 2369 c.c.). L’assemblea straordinariaAssembleaOrgano collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini).Leggi il lemma completo → (modifiche statutarie, operazioni sul capitale, fusioni) richiede maggioranze più elevate (art. 2368, comma 2, c.c.).

La delibera assembleare invalida può essere impugnata per annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2377 c.c.: vizi procedimentali, contrarietà allo statuto) o per nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2379 c.c.: mancata convocazione, impossibilità o illiceità dell’oggetto, assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → del verbale). L’impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → per annullabilità deve essere propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → entro 90 giorni dalla delibera o dall’iscrizione nel Registro delle imprese; la nullità è imprescrittibile ma può essere sanata dalla sua iscrizione e dal decorso di tre anni (art. 2379 c.c.).

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