Il curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → è il soggetto nominato dall’autorità giudiziaria con funzioni di assistenza, gestione o amministrazione in diverse situazioni previste dall’ordinamento. La figura assume connotazioni differenti a seconda del contesto in cui opera.
Nell’ambito della protezione degli incapaci, il curatore è nominato a tutela dell’inabilitatoInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo → (art. 424 c.c.): a differenza del tutoreTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →, non sostituisce l’incapace ma lo assiste nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, integrando la volontà dell’inabilitato con il proprio consenso.
Nel diritto successorio, il curatore dell’eredità giacenteEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → è nominato dal tribunale quando l’erede non ha ancora accettato l’eredità e non è nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → ereditari (art. 528 c.c.). Il curatore amministra i beni, compie gli atti conservativi e rappresenta l’eredità nelle liti attive e passive.
Nel diritto della crisi d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, il curatore era l’organo della procedura fallimentare incaricato della gestione e liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →. Con il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), la figura è stata sostituita dal curatore della liquidazione giudizialeInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo → (art. 128 CCII), con funzioni sostanzialmente analoghe.
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