La competenza per territorioCompetenza del giudice civileMisura del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario che individua, tra giudice di pace, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione, l'organo abilitato a conoscere della specifica controversia. Si articola per materia, valore e territorio (artt. 7-30 c.p.c.).Leggi il lemma completo → è il criterio di distribuzione delle cause tra giudici dello stesso grado e tipo, basato sul collegamento geografico tra la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → e la circoscrizione del giudice.
I fori generali sono quello del convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → (art. 18 c.p.c. per le persone fisiche, art. 19 c.p.c. per le persone giuridiche) e i fori speciali facoltativi (art. 20 c.p.c.: forum contractusForum contractusLocuzione latina che designa il foro competente nel luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, quale criterio di competenza territoriale facoltativo (art. 20 c.p.c.).Leggi il lemma completo → e forum commissi delicti). Per alcune materie la legge prevede fori esclusivi e inderogabili (art. 28 c.p.c.), come il forum reiForum reiLocuzione latina che designa il foro generale del convenuto, criterio ordinario di competenza territoriale fondato sulla residenza, domicilio o dimora di chi è chiamato in giudizio (art. 18 c.p.c.).Leggi il lemma completo → sitae per le cause relative a diritti reali su immobili (art. 21 c.p.c.).
La competenza territoriale derogabile può essere modificata per accordo delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (art. 29 c.p.c.).
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