La competenza per materiaCompetenza del giudice civileMisura del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario che individua, tra giudice di pace, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione, l'organo abilitato a conoscere della specifica controversia. Si articola per materia, valore e territorio (artt. 7-30 c.p.c.).Leggi il lemma completo → è il criterio di distribuzione degli affari giudiziari tra organi giurisdizionali di primo grado fondato sulla natura o sull’oggetto della controversiaThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, a prescindere dal valore della causa.

Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di un criterio inderogabile (art. 28 c.p.c.), che prevale sulla competenza per valoreCompetenza per valoreCriterio di ripartizione della competenza tra giudici fondato sull'entità economica della domanda proposta.Leggi il lemma completo →. Ad esempio, le cause in materia di stato e capacità delle persone, le controversie di lavoro e previdenza, le opposizioni a sanzioni amministrative e le cause relative a rapporti di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → sono attribuite a giudici specifici ratione materiae.

L’incompetenza per materia è rilevabile anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, nei terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → previsti dall’art. 38 c.p.c.

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