Cessione del credito

Apr 17, 2026

Cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → è il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → con cui il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → originario (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo (cessionario), senza necessità del consenso del debitore cedutoDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1260 c.c.). Il credito è trasferibile con i suoi accessori, privilegi e garanzie.

La cessione è opponibile al debitore ceduto quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata (art. 1264 c.c.); fino a quel momento, il debitore che pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo → al cedente è liberato. In caso di più cessioni del medesimo credito, prevale quella notificata o accettata per prima con data certa (art. 1265 c.c.).

Il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito al tempo della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.), ma non la solvibilità del debitore (nomen bonum), salvo patto contrario (cessione pro solvendo). La cessione pro soluto trasferisce il rischio dell’insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo → al cessionario. La cessione dei crediti d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → è disciplinata dalla L. 52/1991 (factoringFactoringContratto di cessione dei crediti commerciali a un intermediario finanziario che ne cura gestione, riscossione ed eventuale garanzia di insolvenza (l. 52/1991).Leggi il lemma completo →) con regole semplificate di opponibilità.

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