Accollo

Apr 17, 2026

Accollo è il contratto tra il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (accollato) e un terzo (accollante) con cui quest’ultimo si obbliga verso il debitore ad assumere il suo debito nei confronti del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (accollatario). È disciplinato dall’art. 1273 c.c. e costituisce una delle figure di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo.

L’accollo può essere: interno (il terzo si obbliga solo verso il debitore originario, senza che il creditore acquisti diritti verso l’accollante); esterno (il creditore aderisce alla convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → tra debitore e accollante e può agire direttamente verso quest’ultimo). L’adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, comma 1, c.c.).

L’accollo esterno può essere liberatorio (se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario) o cumulativo (se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante, art. 1273, comma 2, c.c.). Nella prassi, l’accollo liberatorioAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo → di mutuo ipotecarioMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo → accompagna frequentemente la venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → di immobili gravati da ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo →.

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