Locuzione latina che significa “per dareFacereObbligo di compiere un'attività positiva a favore del creditore. Si distingue dal dare e dal non facere nella tripartizione delle obbligazioni.Leggi il lemma completo → colore”, ossia per conferire apparenza giuridica. Nel linguaggio forense indica l’artificio con cui si attribuisce a un atto, a una domanda o a un rapporto una qualificazione giuridica apparente diversa dalla sua reale natura, al fine di renderlo conforme a requisiti di legge o di aggirare un divieto.
In ambito processuale, la locuzione ricorre quando una parte presenta una domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → con una causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo → formulata in modo da farla rientrare nella competenza di un determinato giudice o da sottrarla a un’eccezione di ritoEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo →: si parla allora di allegazioniAllegazioneAtto con cui la parte espone i fatti posti a fondamento di domanda o eccezione, prodromico all'onere della prova (art. 2697 c.c.) e presupposto del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).Leggi il lemma completo → ad colorandum actionem.
In ambito sostanziale, la nozione è affine alla simulazione relativaSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1414, comma 2, c.c.) e al negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → indiretto: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → apparente viene “colorato” per dissimulare il contratto realmente voluto dalle parti. La giurisprudenza utilizza l’espressione anche per indicare le clausole contrattuali inserite al solo scopo di creare una copertura formale.
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