Le variazioni puramente quantitative del petitum originario, in sede di precisazione delle conclusioni, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa, non alterando i termini sostanziali della controversia e non introducendo nuovi temi di indagine. Tribunale di Modena (Cortelloni), sentenza n. 91 del 18 gennaio 2018
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.