L’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e, pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 cc, comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sotto stante, fino a che l’emittente (o il girante) non […]
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