La prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Tribunale di Modena (Ramacciotti), sentenza n. 909 del 7 giugno 2019 NOTA In senso conforme, Tribunale di Modena (Masoni), sentenza n. 616 del 16 aprile 2019, Tribunale di Modena (Pagliani), sentenza n. 174 del 04 Febbraio 2019, Tr (...)
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