Per concretizzare l’eventus damni, di cui all’art. 2901 cc, non occorre che si verifichi un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo esso consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel realizzare quanto dovutogli. Conseguentemente, il danno può concernere anche la qualità dei beni che formano oggetto della garanzia patrimoniale, qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente distraibili dal creditore. In tal caso, al convenuto incombe l’onere della prova dell’insussistenza dell’eventus damni, mediante la dimostrazione dell’insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore, in rapporto all’entità della sua complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad appr (...)
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