Poiché anche l’ordinanza ex art. 186 ter cpc, nell’ipotesi di estinzione del giudizio, assume quella stabilità equiparata al giudicato che deve riconoscersi al decreto ingiuntivo nella stessa ipotesi (art. 653 cpc), tale stabilità comporta l’incontrovertibilità della pronuncia, che non può essere sottoposta a revisione in successivo e diverso processo. Conseguentemente, in sede di opposizione esecutiva, anche in tal caso il giudice deve limitare la sua indagine all’esistenza ed alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, non potendo esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l’efficacia. (...)
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