In caso di estinzione del giudizio, le ordinanze ex art. 186 ter cpc, a norma del comma 4° di tale articolo, acquistano efficacia esecutiva, ex art. 653 cpc cp. 1°, equivalente a quella che assiste un ordinario decreto ingiuntivo in caso di estinzione del giudizio di opposizione, giacché non v’è alcuna ragione di differenziare due situazioni disciplinate dalla medesima norma. Ne consegue che anche l’ordinanza ex art. 186 ter cpc, nell’ipotesi data, assume quella stabilità equiparata al giudicato che la giurisprudenza pacificamente riconosce al decreto ingiuntivo nella stessa ipotesi. (...)
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