L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 cc e art. 2056 cc, ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno, ma presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente diffic [...]
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