Entro dieci giorni dalla notifica della citazione, l’attore deve costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente la citazione notificata (art. 165 cpc). Il mancato deposito dell’atto di citazione in appello notificato determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, al pari della mancata costituzione in termini dell’appellante (art. 348 cpc co. 1), a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all’art. 307 cpc co. 1, richiamato dall (...)
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