Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cc, devono intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, dovendo considerarsi non solo il tasso di interesse convenuto ma anche tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi come le spese di istruttoria che quelli eventuali, quali gli interessi [...]
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(07) Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni (artt. 1277-1320 cc)
(15) Capo XV - Del mutuo (artt. 1813-1822 cc)
(16) Capo XVI - Del conto corrente (artt. 1823-1833 cc)