La proposizione di eccezioni per fatti concludenti è istituto estraneo alle regole processuali, secondo le quali le eccezioni di parte devono essere espressamente sollevate entro determinati limiti temporali e formulate in termini espliciti e sufficientemente chiari ed inequivoci, con esclusione della possibilità di eccezioni “tacite”. Peraltro, la non necessità di adozione di forme speciali e di formule sacramentali non significa che ai predetti fini si possa tenere conto di elementi che stanno fuori dal processo, non essendo mai stati versati in atti. (...)
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