L’ufficiale giudiziario è l’ausiliario del giudice preposto all’esecuzione di atti processuali e all’attuazione coattiva dei provvedimenti giurisdizionali. Appartiene all’UfficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP), struttura incardinata presso ogni tribunale.
Le funzioni principali dell’ufficiale giudiziario comprendono: la notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → degli atti giudiziari e stragiudiziali (artt. 137 ss. c.p.c.); l’esecuzione dei pignoramenti mobiliari presso il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 513 c.p.c.) e presso terzi; l’esecuzione degli sfratti e dei provvedimenti di rilascio di immobili; il protesto di cambiali e assegni.
Nell’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →, l’ufficiale giudiziario è l’organo esecutivo che materialmente compie gli atti di espropriazioneAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo →: redige il verbale di pignoramento, custodisce i beni pignoratiPignoramentoAtto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata, consistente nell'ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'esecuzione. Disciplinato dagli artt. 491 e ss. del codice di procedura civile.Leggi il lemma completo → e procede alla loro venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → nei casi previsti dalla legge (artt. 513-542 c.p.c.).
L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale: i suoi atti fanno fede fino a querela di falsoQuerela di falsoStrumento processuale per contestare l'autenticità di un atto pubblico o scrittura privata riconosciuta, privandolo dell'efficacia probatoria (artt. 221-227 c.p.c.).Leggi il lemma completo → relativamente ai fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza. È responsabile per i danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni (art. 60 c.p.c.).
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