Stricto sensu (lett. “in senso stretto”) indica un’accezione rigorosa e restrittiva di un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → o concetto giuridico, contrapposta all’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → estensiva (lato sensuLato sensuIn senso ampio: espressione che introduce un'interpretazione estensiva di un concetto giuridico. Si contrappone a stricto sensu.Leggi il lemma completo →).
L’espressione delimita l’ambito semantico di un concetto al suo significato più ristretto e tecnico: il possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → stricto sensu è solo quello con animus dominiPossessio animo dominiPossesso esercitato con l'intenzione di comportarsi come proprietario. Elemento soggettivo che distingue il possesso dalla detenzione.Leggi il lemma completo →; il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → stricto sensu è solo l’accordo bilaterale; la giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → stricto sensu è solo quella dei giudici ordinari. L’interpretazione stricto sensu è imposta dall’art. 14 disp. prel. c.c. per le norme penali e le norme eccezionali, che non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
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