Il tentativo (o delitto tentato) è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di manifestazione del reato che si configura quando l’agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, senza che l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → si compia o che l’evento si verifichi (art. 56 c.p.).
I requisiti del tentativo sono: l’idoneità degli atti, valutata con giudizio ex anteA prioriLocuzione latina che designa la valutazione o il giudizio compiuti ex ante, sulla base degli elementi anteriori al fatto considerato, senza tenere conto degli esiti successivi. Centrale nel giudizio di prevedibilità, di colpa e di causalità adeguata.Leggi il lemma completo → in base alle circostanze conosciute o conoscibili al momento della condotta; e l’univocità degli atti, ossia la loro direzione non equivoca verso la commissione di uno specifico delitto.
La penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → per il delitto tentato è ridotta rispetto a quella prevista per il delitto consumato: la reclusione è diminuita da un terzo a due terzi; l’ergastolo è sostituito dalla reclusione da dodici a trenta anni (art. 56, comma 2, c.p.).
Il tentativo non è configurabile per le contravvenzioni, per i reati colposi e per i reati di attentato (nei quali la condotta tentata è già punita come delitto consumato). La desistenza volontariaDesistenza volontariaCausa di non punibilità del tentativo che si verifica quando l'agente, di propria volontà, desiste dall'azione criminosa prima del suo compimento (art. 56, comma 3, c.p.).Leggi il lemma completo → (art. 56, comma 3, c.p.) e il recesso attivoResipiscenzaDefinizione La resipiscenza (dal latino resipiscere, tornare in sé) è il ravvedimento dell'autore di un illecito civile o penale, che si manifesta attraverso condotte successive volte a eliminare, attenuare o riparare le conseguenze del pro...Leggi il lemma completo → (art. 56, comma 4, c.p.) escludono o attenuano la punibilità.
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