Qui tacet consentire videtur (chi tace sembra acconsentire) è il brocardo latino secondo il quale il silenzio di una parte può essere interpretato come manifestazione di consenso.

Nel diritto civile italiano, il principio ha portata limitata: il silenzio, di regola, non ha valore di dichiarazione negoziale. La volontà contrattuale deve manifestarsi attraverso dichiarazioni espresse o comportamenti concludenti (art. 1326 c.c.). Il silenzio assume rilevanza giuridica solo quando la legge, gli usi o le circostanze del caso concreto gli attribuiscano un significato specifico.

Ipotesi in cui il silenzio rileva come consenso: la prorogaProrogaDifferimento del termine finale di un rapporto giuridico: proroga di termini processuali (art. 154 c.p.c.), di termini contrattuali e prorogatio degli organi.Leggi il lemma completo → tacita del contratto di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1597 c.c.); il silenzio del mandante che riceve la comunicazione dell’operato del mandatarioMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → (art. 1712 c.c.); il silenzio circostanziato, quando il contesto del rapporto tra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → rende il silenzio significativoSilenzio-assensoIstituto di semplificazione amministrativa per cui il silenzio dell'amministrazione entro il termine previsto equivale ad accoglimento dell'istanza del privato.Leggi il lemma completo →.

Nel diritto amministrativo, il silenzio della PA ha effetti tipizzati: silenzio-assenso (art. 20 l. 241/1990), silenzio-rigettoSilenzio-rigettoSilenzio della PA su un ricorso amministrativo che equivale a rigetto dopo 90 giorni, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (art. 6 d.P.R. 1199/1971).Leggi il lemma completo →, silenzio-inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →, ciascuno con diversa disciplina e diversi rimedi giurisdizionali.

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