In claris non fit interpretatio è un brocardo latino che esprime il principio secondo cui, quando il testo di una disposizione normativa o contrattuale è chiaro e univoco, non vi è necessità di ricorrere a criteri interpretativi ulteriori.

Nel diritto civile, il principio trova fondamento nell’art. 1362 c.c., che impone all’interprete di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che quando il dato letterale è di per sé chiaro e non ambiguo, l’attività ermeneutica deve arrestarsi al primo grado di interpretazione.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il brocardo non esclude in assoluto il ricorso ai criteri di interpretazione sistematicaInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → e teleologica, ma opera come regola di priorità: l’interprete deve partire dal dato testuale e può ricorrere agli altri criteri solo se il significato letterale risulti ambiguo, contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → o conduca a risultati irragionevoli.

Il principio trova applicazione tanto nell’interpretazione dei contratti quanto nell’interpretazione della legge, ove opera in combinazione con il criterio letterale di cui all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

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