PotestasPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → decidendi (lett. “potere di decidere”) è il potere del giudice di pronunciarsi sul merito della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →, decidendo la causa con sentenza definitiva.
La potestas decidendi presuppone la sussistenza dei presupposti processuali (giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo →, competenza, capacità delle parti) e delle condizioni dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (interesse ad agire, legittimazione). In difetto, il giudice pronuncia sentenza di rito senza entrare nel merito. Il potere decisorio è delimitato dal principio della domandaNemo iudex sine actoreNon c'è giudice senza attore: il processo civile si instaura solo su iniziativa di parte, non d'ufficio (principio della domanda).Leggi il lemma completo → (art. 99 c.p.c.) e dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Nel giudizio d’appello, la potestas decidendi è limitata dai motivi di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → (tantum devolutum quantum appellatumTantum devolutum quantum appellatumPrincipio processuale per cui il giudice d'appello può conoscere solo delle questioni specificamente devolute con i motivi di gravame.Leggi il lemma completo →).
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