PotestasPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → iudicandi (lett. “potere di giudicare”) è il potere attribuito al giudice di conoscere le controversie e pronunciare sentenze vincolanti, nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
La potestas iudicandi è espressione della sovranità statale e si esercita nei limiti della giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → e della competenza stabilite dalla legge. L’art. 102 Cost. riserva la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalla legge. Il potere giudicante comprende la potestas decidendiPotestas decidendiPotere del giudice di decidere la controversia nel merito, pronunciando sulla domanda delle parti.Leggi il lemma completo → (decidere nel merito) e la potestas cognoscendi (conoscere e istruire la causa). L’esercizio della potestas iudicandi è sottoposto al principio di legalità, al contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → e alla motivazione (art. 111 Cost.).
Powered by Gestiolex