L’obbligazione propter rem (o obbligazione reale) è l’obbligazione il cui soggetto passivo è individuato non in base a un rapporto personale, bensì in ragione della titolarità di un diritto reale su un determinato bene. L’obbligo segue il bene e si trasferisce automaticamente con il trasferimento del diritto reale, senza necessità di un’autonoma cessione del debito.
Le obbligazioni propter rem sono tipiche e tassative, in ossequio al principio del numerus claususNumerus claususPrincipio della tipicità e tassatività: i diritti reali e certi istituti sono previsti in numero chiuso dalla legge e non possono essere creati dalle parti.Leggi il lemma completo → dei diritti reali. Tra le principali ipotesi previste dal codice civile si annoverano: l’obbligo del proprietario del fondo confinante di contribuire alle spese per la costruzione e manutenzione del muro di confine (art. 882 c.c.); l’obbligo del condomino di contribuire alle spese condominiali in proporzione ai millesimiTabelle millesimaliProspetti che esprimono in millesimi il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'edificio, strumento per la ripartizione delle spese e il computo delle maggioranze assembleari (art. 68 disp. att. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1123 c.c.); l’obbligo del proprietario del fondo servente di mantenere le opere necessarie all’esercizio della servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → (art. 1069 c.c.).
Il carattere ambulatorio dell’obbligazione propter rem comporta che il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → possa liberarsi dall’obbligo mediante la rinuncia abdicativa al diritto reale (cd. derelictio), salvo che la legge non lo escluda espressamente.
La giurisprudenza distingue l’obbligazione propter rem dall’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → reale: quest’ultimo grava sul bene (e non sulla persona del titolare), conferendo al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → un diritto di seguito sul bene stesso.
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